Fabbricati rurali


Per i fabbricati rurali sia ad uso strumentale che abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,n. 133, per l'anno 2012, la prima rata dell'IMU è versata nella misura del 30% calcolata con aliquota di base. Va effettuato il conguaglio al momento del versamento deI saldo dell'IMU. 

Per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter del Il D.L. n° 201 del 06/12/2011 convertito con Legge n° 214/2011, per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta è effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.