Conto Corrente


Il conto corrente di corrispondenza è uno strumento bancario che consente l'utilizzo di moneta bancaria ed elettronica. Il conto corrente rientra nei cosiddetti contratti "tipici" poiché regolato dall'articolo 1823 del codice civile.

Il conto corrente è il servizio con il quale la banca assume l’incarico di effettuare pagamenti e riscossioni per conto del correntista utilizzando le somme depositate sul conto corrente e di accedere ai servizi della banca quali:
-    la gestione della liquidità,
-    gli incassi e pagamenti,
-    domiciliazione delle utenze (RID),
-    utilizzo del servizio bancomat, pagamento FastPay ai caselli autostradali e PagoBancomat ai POS,
-    l’utilizzo degli assegni come strumenti di pagamento in base alla "convenzione di assegno",
-    l’accesso a finanziamenti,
-    gli acquisti di titoli.

Il conto corrente è identificato dalle coordinate bancarie BBAN (codice alfanumerico di 23 cifre), composte dal codice CIN, dal codice ABI della banca, il CAB della succursale e il numero di conto corrente. Il codice IBAN (codice alfanumerico di 27 cifre) è invece richiesto per le transazioni internazionali ed è composto dal codice ISO 3166-1 del Paese, il codice identificativo bancario e il codice BBAN.

Mensilmente o trimestralmente la banca invia l'estratto conto ai correntisti. L’estratto conto contiene informazioni riguardanti il saldo liquido disponibile sul conto corrente e un riepilogo dei movimenti effettuati. Gli interessi cominciano a maturare a favore del correntista oppure a decorrere a favore della banca dalla data di contabilizzazione. In avere sono riportati i versamenti sul conto corrente; in dare i prelievi del correntista o gli addebiti di assegni e bonifici riscossi.





Il saldo liquido è ricalcolato per ogni data alla quale è registrata una nuova operazione, e moltiplicato per i giorni di valuta che la separano da quella successiva e per il tasso corrispondente. La differenza fra numeri debitori e numeri creditori determina il saldo finale del conto corrente.

In data 9 febbraio 2000 il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) deliberò le regole di calcolo degli interessi sui conti correnti e ufficialmente disposto il divieto dell’anatocismo (capitalizzazione periodica degli interessi passivi che comporta la maturazione, a danno del correntista, d’interessi su interessi).

Gli estratti conto s’intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

Le banche italiane prevedono due tipologie di conto corrente: 
  1. conto corrente a zero spese e zero interessi,
  2. conto corrente con tasso creditore. 

I conti correnti sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il legislatore italiano ha recepito la direttiva n. 94/19 CE, che prevede un livello minimo di garanzia di 20.000 Euro per singolo depositante, con il D.L. del 4 Dic 1996 n° 659, in cui si prevede che il limite massimo di rimborso non può essere inferiore a 103.291,38 Euro, per depositante. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.